Sovraindebitamento
– Cosa è?
La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, meglio nota quale “legge salva suicidi”, ha introdotto nell’ ordinamento italiano una procedura di esdebitazione per “venire incontro” ai c.d. sovraindebitati e permettere a quest’ultimi di poter adempiere ai propri debiti agevolmente e senza troppi sacrifici riuscendo ad estinguerli e, al contempo, ad evitare che possano essere iniziate o proseguite, in loro danno, procedure esecutive (pignoramenti immobiliari, mobiliari e presso terzi).
La normativa prefata definisce il concetto di Sovraindebitamento quale “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (ex art. 6, comma 2, lett. a).
– Chi sono i soggetti che possono usufruirne?
I soggetti che possono accedere alla procedura sono: imprenditori non fallibili – piccole imprese, aziende agricole -, privati e/o consumatori e/o professionisti.
– Quali sono gli organi competenti?
> O.C.C. Organismi di Composizione della crisi
Possono costituire Organismi di Composizione della Crisi
>> gli enti pubblici
>> gli organismi di conciliazione presso CCIAA
>> il segretario sociale di cui alla L.328/2000
>> gli ordini professionali dei notai, degli avvocati e dei commercialisti
>> professionisti o società di professionisti con i requisiti previsti per i curatori fallimentari (avvocati, commercialisti)
>> notai
> funzioni Gestori della crisi
Il referente, quale persona fisica che agisce in modo indipendente indirizzando e coordinando l’attività dell’organismo, conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.
Quest’ultimi svolgono la prestazione inerente alla gestione della crisi e
>> Coadiuvano il debitore/consumatore nella predisposizione dell’accordo/piano fino alla relativa esecuzione
– Quali sono le singole tipologie?
- Il piano del consumatore
Il piano del consumatore può essere presentato soltanto dal privato consumatore che, secondo l’art. 6 comma 2 lett. b) della L. n. 3/2012, deve intendersi “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
In questa ipotesi, al di là dell’entità del debito e del numero dei creditori, (sussistendo la possibilità di usufruirne anche in presenza di un solo creditore quale l’ente esattoriale), il debitore presenta al Tribunale – coadiuvato da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) il proprio programma di pagamento e liquidazione.
In particolare, il piano del consumatore si esplica in una proposta di stralcio operato sulla complessiva esposizione debitoria e conseguente rateizzazione del debito residuo – in media 6/7 anni.
Talvolta, in favore della procedura, possono essere inseriti in piano anche cessioni di beni, TFR, crediti futuri etc.
Il piano del consumatore segue una valutazione molto stringente, dapprima dell’OCC, poi del Giudice, circa il requisito della meritevolezza del debitore. Infatti, può accedervi soltanto il sovraindebitato che ha, negli anni, assunto responsabilmente obbligazioni ritenendo di poterle ragionevolmente adempiere in base alle consistenze economico/reddituale del momento, ma che tuttavia, a causa di vicende sopravvenute ed estranee alla sua volontà lo hanno condotto al sovraindebitamento.
Valutata la meritevolezza del debitore, il Giudice omologa il piano e lo rende esecutivo nei confronti di tutti i creditori, prescindendo dal loro consenso, disponendo per tale provvedimento la pubblicità.
- L’accordo di ristrutturazione dei debiti
L’accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, può essere presentato anche da enti e imprese non fallibili.
Pertanto questa ipotesi è funzionale a quei soggetti che hanno contratto i debiti – o gran parte di essi – per l’esercizio di un’attività di impresa professionale o comunque lavorativa.
Dal punto di vista procedurale ha caratteristiche molto simili a quelle del piano del consumatore. Tuttavia, a differenza di quest’ultimo, l’accordo, non necessita di valutazioni penetranti sulla meritevolezza, ed inoltre, è subordinato al consenso di almeno il 60% dei creditori. Raggiunta la maggioranza, l’accordo è omologato, reso definitivo e sottoposto anch’esso alla pubblicità prescritta dalla legge.
- Procedura di liquidazione dei beni
Con la liquidazione del patrimonio, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio in favore dei creditori cosicché da fronteggiare i propri debiti.
Ne consegue che la detta tipologia è un’alternativa a mezzo della quale il debitore chiede sempre, tramite OCC, non più la “ristrutturazione dei debiti attraverso il piano o l’accordo”, bensì attraverso “l’integrale liquidazione del proprio patrimonio”
Nel frattempo, il Tribunale provvede a nominare un liquidatore per la vendita dei beni del debitore ed a pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti.
Debiti esclusi
Non è possibile cancellare i debiti conseguenti ad obblighi di mantenimento ed alimentari; sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti,; risarcimento danni derivanti da fatto illecito extracontrattuale
Agevolazioni importanti
È prevista quale possibilità di non poco conto, quella di non pagare integralmente i creditori con privilegio pegni o ipoteche.
Più specificamente, il pegno e l’ipoteca nel sovraindebitamento sono disciplinati dall’art. 7, comma primo, che stabilisce:
[…]È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. […]
– Modifiche successive alla normativa
La legge in questione è stata recentemente riformata e trasfusa nel DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.
A fronte del predetto intervento la normativa è rimasta inalterata sotto il profilo della struttura e della finalità ma ha apportato rilevanti novità tra cui
* esdebitazione
Obiettivo dell’istituto è liberare l’imprenditore meritevole dai debiti rimasti insoddisfatti, per aiutarlo a reinserirsi nel tessuto economico con una nuova attività. Pertanto, il Codice della crisi e dell’insolvenza allarga l’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto ai professionisti, agli imprenditori, alle società e ai consumatori. L’esdebitazione senza utilità configura pertanto, una forma di liberazione del debitore anche in assenza di pagamenti a favore dei creditori, ciò al fine di rimettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi.
Chiaramente è un’ipotesi residuale che però può aiutare coloro i quali non hanno potuto accedere al beneficio del sovraindebitamento proprio per l’assenza dei redditi o beni intestati da vendere o cedere ai creditori anche in garanzia per cancellare le passività.
*ampliamento dei soggetti fruitori della composizione della crisi
estensione del procedimento di sovraindebitamento anche ai soci illimitatamente responsabili per debiti estranei a quelli sociali.
Ulteriore innovazione è la facoltà data ai componenti di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi tramite un unico procedimento
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